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SANATORIA 2009 – ISTRUZIONI PER L’USO
Categories: migranti-legge

 tratto da www.meltingpot.org

 SANATORIA 2009

Quando si può presentare la domanda
La procedura di reglarizzazione sarà aperta dal 1° al 30 settembre
2009. Non vi è alcuna graduatoria pertanto non saRà necessario inviare
la domanda con urgenza.

Chi può accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare

a) Datori di lavoro

-  cittadini italiani;

-  cittadini comunitari;

-  cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o cittadini extracomunitari familiari di cittadini italiani o comuitari

b) Lavoratori

-  cittadini italiani;

-  cittadini comunitari;

-  cittadini extracomunitari

Attenzione: (non possono usufruire della procedura i
cittadini extracomunitari colpiti da provvedimento di espulsione per
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato e per terrorismo, che
risultino segnalati nel sistema informativo Schengen, che risultino
condannati per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, che non abbiano ottemperato ad un provvedimento di
espulsione)

c) Rapporti di lavoro
La procedura di regolarizzazione può riguardare:

-  Due
lavoratori adibiti ad attività di assistenza a soggetti affetti da
handicap o da patologie che limitino l’autosufficienza (anche non
convivente);

-  Un lavoratore impegnato nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

Potranno essere regolarizzati esclusivamente i rapporti di lavoro in corso, esistenti alla data del 30 giugno 2009 ed instaurati da almeno tre mesi (quindi dal 30 marzo 2009)

Importi da versare
Al fine di accedere alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, sarà necessario versare, dal 21 agosto, un contributo forfetario di 500 euro come somma relativa ai tre mesi di impiego.
Per i mesi precedenti, un contributo stabilito dal Ministero del lavoro.
Gli importi non sono deducibili ai fini dell’imposta sul reddito.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando l’apposito modulo F24 – versamenti con elementi identificativi.
I codici da indicare per il pagamento sono RINT per l’emersione di lavoratori italiani e comunitari e REXT per l’emersione di lavoratori extracomunitari e nel campo "elementi identificativi" occorre riportare il codice fiscale del lavoratore o qualora questi ne sia sprovvisto primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità.
Nel caso in cui la domanda venga rigettata non verranno restituite le somme versato.
nel caso di documentazione insufficiente verrà richiesta una integrazione.

Le modalità di presentazione della domanda

-  lavoratori italiani o comunitari: mediante apposito modulo predisposto dall’INPS;

-  lavoratori extracomunitari: mediante procedura informatica acessibile dal sito del Ministero dell’Interno.
La
data di presentazione della domanda sarà quella indicata nella e-mail
che il sistema informatico provvederà ad inviare alla casella di posta
indicata dall’utente.
Copia della ricevuta (che verrà salvata dal software sotto la voce domande inviate) dovrà essere esibita allo Sportello Unico per l’immigrazione al momento della convocazione.

La documentazione da esibire per regolarizzare i lavoratori extracomunitari

-  dati relativi al datore di lavoro che dimostrino, se extracomunitario, il possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo;

-  le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario nonchè i dati identificativi del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio;

-  l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

-  per le domande relative a lavoratori impiegati nel lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), sarà necessario dichiarare la disponibilità di un reddito annuo:
a) non inferiore a 20.000 euro per nuclei familiari composti da un solo componente percettore di reddito;
b) non inferiore a 25.000 euro per nuclei familiari composti da due o più componenti percettori di reddito;
c) non
sarà invece necessario dimostrare alcun reddito per le domande relative
a lavoratori impegnati nell’assistenza alle persone non autosufficienti
.
La documentazione attestante la capacità reddituale dovrà poi essere
esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico;

-  la dichiarazione attestante che la retribuzione non è inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali;

-  nel caso di lavoro domestico, la dichiarazione che l’orario di lavoro non è inferiore alle 20 ore settimanali;

-  una
attestazione in cui si dichiari che il periodo di impiego non è
inferiore a quello previsto (3 mesi antecedenti il 30 giugno 2009);

-  gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro;

-  gli estremi della marca da bollo da 14,62 euro;

-  la proposta di contratto di soggiorno;

La convocazione allo Sportello Unico
Alla convocazione presso lo Sportello Unico per il perfezionamento del
procedimento con la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta
del permesso di soggiorno, dovrà essere esibita la seguente
documentazione:

-  ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro

per le domande relative a lavoratori impegnati nell’assistenza a non autosufficienti
-  certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o del medico
convenzionato con il servizio sanitario nazionale che attesti la
limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene
richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro
(non sar necessario produrre una nuova certificazione medica nel caso
di invalidità già precedentemente riconosciuta);

-  nel
caso di assunzione di due lavoratori per l’assistenza dovrà essere
esibita anche l’attestazione della necessità di avvalersi di due
soggetti

Attenzione:
Non sarà necessario ovviamente ritirare alcun visto d’ingresso presso le rapresentanze consolari.
Ai fini del rilascio del permesso di soggioro sarà comunque necessario indicare la data di attraversamento della frontiera
Entro 24 ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS.
Un operatore dell’Inps sarà presente presso lo Sportello Unico per facilitare tali comunicazione.

Decreto Flussi 2007 e 2008
La domanda di emersione dal lavoro irregolare comporta la perdita del
posto eventualmente assegnato nelle graduatorie del decreto flussi 2007
e 2008.
Ovviamente, i datori di lavoro che hanno effettuato domanda di
assunzione tramite le procedure menzionate saranno tenuti a
corrispondere l’importo forfetario di 500 euro per i tre mesi
antecedenti il 30 giugno 2009 e le somme relative ai mesi precedenti.
In questo caso è presumibile che la data di impiego venga fatta
risalire alla data di presentazione della domanda anche se potrebbe
verificarsi il caso per cui il lavoratore sia entrato irregolarmente e
quindi abbia iniziato a lavorare successivamente alla data di
presentazione della domanda, visti i lunghi tempi di attesa per il
rilascio dei nulla osta e dei visti d’ingresso registrati con il
decreto flussi 2007 e 2008

Le domande di emersione dal lavoro irregolare potranno essere presentate dal 1 settembre 2009 al 30 settembre 2009

Rimane irrisolto un problema di fondamentale
importanza. Il Ministero non ha chiarito cosa succederà nel caso di
decesso del badato o di sopravvenuta indisponibilità del datore di
lavoro all’assunzione. Visti i lunghi tempi di attesa prevedibili il
rischio che si producano situazioni simili è molto elevato. Rischio
aggravato dalla previsione per cui i reati denunciati verranno estinti
solo al perfezionamento della pratica.

 

1 Comment to “SANATORIA 2009 – ISTRUZIONI PER L’USO”

  1. A. ha detto:

    Non riesco piĆ¹ a trovare il link per la verifica dello stato pratiche del Ministero degli Interni. Ho cercato sia sul sito della Prefettura locale che sul sito ministeriale.