norme già in vigore
– Legge n. 125/08
- Introduzione della circostanza aggravante della clandestinità
Aumento fino a 1/3 della
pena.
E’ svincolata da un’accertata o presunta pericolosità del responsabile, ma è incentrata su una distinzione correlata alle condizioni personali della/del migrante.
Si applica a tutti i reati, tranne che per quelli della Bossi-Fini in materia di espulsione
E’ obbligatoriamente
contestata a “chi si trova illegalmente sul territorio nazionale”:
Se applicata dal Giudice, al momento dell’esecuzione della
pena, la/il migrante finirà in carcere, anche per condanne lievi, senza
possibilità di accedere, da libero, alle misure alternative alla detenzione
previste dall’ordinamento penitenziario.
Colpisce anche i cittadini comunitari.
- Modifica delle espulsioni a
titolo di misura di sicurezza:
Viene applicata se la/il
migrante viene condannato alla pena della reclusione superiore ai 2 anni (prima
della modifica la condanna non doveva essere superiore a 10 anni) e se è
considerato persona socialmente pericolosa, al momento della condanna, nonché
in prossimità della scadenza della pena.
Si applica anche ai
cittadini comunitari.
Se la/il migrante non lascia
l’Italia dopo aver ricevuto l’espulsione,
rischia il carcere da 1 a 4 anni. Arresto
obbligatorio.
- I reati di falso
identitario
– Se la persona dichiara falsamente al pubblico ufficiale
l’identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona (es.: dichiara un nome falso) rischia
da 1 a 6
anni di carcere (prima la pena era la reclusione fino a tre anni).
E’ previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato,
nonché la custodia cautelare in carcere (prima tali misure non erano previste).
– E’ punita con la reclusione da 1 a 6 anni l’abrasione dei polpastrelli al
fine di impedire l’identificazione tramite le impronte digitali.
- Il nuovo reato di illecita
cessione di immobili alla/al migrante irregolare
E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, a
titolo oneroso, al fine di trarre un ingiusto profitto (ottenendo, cioè, un guadagno fuori mercato, che non si potrebbe
percepire se lo stesso immobile fosse ceduto a un italiano o a un migrante
regolarmente soggiornante) ospita una/un migrante senza permesso di soggiorno
ovvero cede allo stesso o gli affitta una casa di cui abbia la disponibilità.
In caso di condanna viene confiscato l’immobile.
- I nuovi poteri dei sindaci
Il Sindaco segnale alle
competenti autorità, giudiziaria o di polizia, la condizione irregolare della/del
migrante, anche comunitario, per l’eventuale adozione di provvedimenti di
espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
– Decreto Legge n.
11/2009 (in vigore dal 25.2.2009)
. E’ prevista la possibilità di trattenere la/il migrante irregolare
(anche se già trattenuto prima dell’entrata in vigore del decreto legge) nei
centri di identificazione ed espulsione, in caso di mancata cooperazione al
rimpatrio o di ritardi nell’ottenimento dei necessari documenti, per ben 180 giorni (prima il termine
massimo di trattenimento era di 60 giorni).
. I Sindaci possono avvalersi della
collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, le cosiddette ronde, al fine di segnalare alle Forze
di polizia eventi che possano creare danno alla sicurezza pubblica ovvero
situazioni di disagio sociale.
IN VIA DI APPROVAZIONE
ALLA CAMERA (testo già approvato al Senato) –
D.D.L. A 733
– Se la/il migrante è sposato con un/una
cittadino/a italiano/a, deve risiedere con lui/lei per
almeno 2 anni, se vuole ottenere la
cittadinanza italiana (prima erano sufficienti sei mesi di matrimonio e residenza).
– La/il migrante deve pagare una tassa di 200 euro
se vuole avere la cittadinanza italiana.
–
Introduzione del reato di ingresso clandestino, con processi immediati e la previsto
della sanzione dell’ammenda (non oblazionabile), da 5.000 a 10.000 euro.
–
Introduzione di una tassa sul rilascio e sul
rinnovo del permesso di soggiorno da 80 a 200 euro.
–
Introduzione del "permesso di soggiorno a punti ": se si perdono tutti i punti,
il permesso di soggiorno viene revocato e, quindi, si può procedere a
espulsione della/del migrante.
Se la/il migrante ha un permesso di soggiorno per asilo,
per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per
motivi familiari, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell’Unione europea, o se è un
ricongiunto familiare non si applica questa norma.
–
E’ soppressa la norma che vietava ai medici di
ospedali pubblici di segnalare al presenza di migranti irregolari. Il medico
non avrà l’obbligo di segnalazione, ma avrà libertà di coscienza.
–
La/il migrante che vorrà avere il permesso CE per
lungo soggiornanti (la vecchia carta di soggiorno) dovrà superare un test di
conoscenza della lingua italiana.
–
La/il migrante non potrà più sposarsi con un/una
cittadino/a italiano se non ha un regolare
permesso di soggiorno.
–
Per ottenere la residenza, o in caso di
modifiche della stessa, sarà necessaria la verifica delle condizioni igienico-sanitarie
della casa (questa norma si applicherà anche ai cittadini italiani).
–
E’ previsto l’obbligo per chi gestisce i negozi
di money transfer di segnalare alla
polizia i trasferimenti di denaro fatti da migranti che non hanno il permesso di soggiorno.
–
Viene
istituito, presso il Ministero dell’Interno, un registro per la schedatura
delle persone senza fissa dimora.