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Scheda pratica – LOCAZIONE

  Il contratto di locazione ad uso abitativo

·    Deve sempre essere fatto per iscritto e  deve essere registrato
·    Deve durare minimo 4 anni + altri 4 anni
·    Non c’è un limite al canone mensile che viene aumentato ogni anno secondo l’indice ISTAT
·    è vietato chiedere pagamenti “in nero”. Se vengono fatti possono essere richiesti in restituzione (se c’è la prova del versamento).
·    Le spese che il locatore può chiedere devono essere documentate e sono solo quelle per i servizi effettivamente utilizzati dall’inquilino (acqua, pulizia parti comuni, energia elettrica)
·    la manutenzione a carico dell’inquilino è solo quella ordinaria (dovuta all’uso dell’abitazione)
·    Se alla scadenza dei 4 anni il proprietario non vuole rinnovare il contratto deve mandare una lettera di disdetta 6 mesi prima della scadenza

Finita locazione

·    alla data di scadenza, dopo aver mandato la disdetta, se l’inquilino non ha ancora liberato l’alloggio il proprietario può iniziare la procedura di sfratto (che può durare anche molti mesi).
·    L’inquilino può opporsi allo sfratto solo se la data di scadenza nella disdetta è sbagliata o se non c’è stata disdetta.
·    Dopo la causa di sfratto (chiamata convalida di sfratto che inizia con la notifica di un atto d’intimazione che è una convocazione per una udienza in Tribunale) il proprietario deve notificare all’inquilino l’ordinanza di convalida in cui è indicata la data in cui deve essere liberato l’alloggio.
·    Se l’inquilino non se ne va il proprietario deve notificare l’atto di precetto intimando di liberare l’alloggio entro 10 giorni.
·    Dopo i 10 giorni deve notificare all’inquilino l’atto di sgombero in cui è indicata la data del primo tentativo di liberazione forzata.
·    Al primo tentativo se l’inquilino non se ne va spontaneamente lo sgombero è rinviato.
·    Al secondo tentativo quasi sempre se l’inquilino non se ne va il proprietario può chiedere che sia allontanato dalla forza pubblica.
·    Se vi sono persone residenti malate al momento dello sgombero può essere richiesta la presenza di un medico.
·    Se non vengono portate via tutte le cose di proprietà dell’inquilino deve essere redatto un verbale e nominato un  custode, a cui ci si dovrà rivolgere per recuperare le cose.
·    Quando viene notificata l’ordinanza di sgombero, in alcuni casi (anziani e invalidi civili) è possibile chiedere una sospensione dell’esecuzione.
·    Anche in tutti gli altri casi è possibile chiedere una sospensione che è facoltà del giudice concedere sentito il proprietario.


Morosità

·    se non si paga un canone o spese pari all’ammontare di due canoni il locatore può fare causa di sfratto per morosità senza mandare prima nessuna lettera.
·    Si può fare opposizione se non c’è la morosità o è più bassa, se si pagano spese non dovute, se si paga “in nero”.
·    All’udienza, che viene comunicata all’inquilino dal locatore con un atto d’intimazione notificato, si può chiedere un termine fino a tre mesi (termine di grazia) per pagare i canoni scaduti oltre agli interessi e alle spese legali liquidate dal giudice.
·    Se si paga, il processo termina e il contratto di locazione prosegue.
·    Se non si paga il Giudice convalida lo sfratto e la procedura di liberazione dell’alloggio è poi uguale a quella della finita locazione ma i tempi sono più brevi e non prevista la sospensione tranne in casi eccezionali.

·    http://www.parlamento.it/leggi/98431l.htm

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