Il contratto di locazione ad uso abitativo
· Deve sempre essere fatto per iscritto e deve essere registrato
· Deve durare minimo 4 anni + altri 4 anni
· Non c’è un limite al canone mensile che viene aumentato ogni anno secondo l’indice ISTAT
· è vietato chiedere pagamenti “in nero”. Se vengono fatti possono essere richiesti in restituzione (se c’è la prova del versamento).
· Le spese che il locatore può chiedere devono essere documentate e sono solo quelle per i servizi effettivamente utilizzati dall’inquilino (acqua, pulizia parti comuni, energia elettrica)
· la manutenzione a carico dell’inquilino è solo quella ordinaria (dovuta all’uso dell’abitazione)
· Se alla scadenza dei 4 anni il proprietario non vuole rinnovare il contratto deve mandare una lettera di disdetta 6 mesi prima della scadenza
Finita locazione
· alla data di scadenza, dopo aver mandato la disdetta, se l’inquilino non ha ancora liberato l’alloggio il proprietario può iniziare la procedura di sfratto (che può durare anche molti mesi).
· L’inquilino può opporsi allo sfratto solo se la data di scadenza nella disdetta è sbagliata o se non c’è stata disdetta.
· Dopo la causa di sfratto (chiamata convalida di sfratto che inizia con la notifica di un atto d’intimazione che è una convocazione per una udienza in Tribunale) il proprietario deve notificare all’inquilino l’ordinanza di convalida in cui è indicata la data in cui deve essere liberato l’alloggio.
· Se l’inquilino non se ne va il proprietario deve notificare l’atto di precetto intimando di liberare l’alloggio entro 10 giorni.
· Dopo i 10 giorni deve notificare all’inquilino l’atto di sgombero in cui è indicata la data del primo tentativo di liberazione forzata.
· Al primo tentativo se l’inquilino non se ne va spontaneamente lo sgombero è rinviato.
· Al secondo tentativo quasi sempre se l’inquilino non se ne va il proprietario può chiedere che sia allontanato dalla forza pubblica.
· Se vi sono persone residenti malate al momento dello sgombero può essere richiesta la presenza di un medico.
· Se non vengono portate via tutte le cose di proprietà dell’inquilino deve essere redatto un verbale e nominato un custode, a cui ci si dovrà rivolgere per recuperare le cose.
· Quando viene notificata l’ordinanza di sgombero, in alcuni casi (anziani e invalidi civili) è possibile chiedere una sospensione dell’esecuzione.
· Anche in tutti gli altri casi è possibile chiedere una sospensione che è facoltà del giudice concedere sentito il proprietario.
Morosità
· se non si paga un canone o spese pari all’ammontare di due canoni il locatore può fare causa di sfratto per morosità senza mandare prima nessuna lettera.
· Si può fare opposizione se non c’è la morosità o è più bassa, se si pagano spese non dovute, se si paga “in nero”.
· All’udienza, che viene comunicata all’inquilino dal locatore con un atto d’intimazione notificato, si può chiedere un termine fino a tre mesi (termine di grazia) per pagare i canoni scaduti oltre agli interessi e alle spese legali liquidate dal giudice.
· Se si paga, il processo termina e il contratto di locazione prosegue.
· Se non si paga il Giudice convalida lo sfratto e la procedura di liberazione dell’alloggio è poi uguale a quella della finita locazione ma i tempi sono più brevi e non prevista la sospensione tranne in casi eccezionali.
· http://www.parlamento.it/leggi/98431l.htm