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SCHEDA PRATICA – LICENZIAMENTI

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Cosa puoi fare se vieni
licenziato?

Entro 60 giorni dal momento della comunicazione (e non dalla
cessazione del rapporto di lavoro), puoi impugnare il licenziamento. Se il
licenziamento ti è stato comunicato senza atto scritto, esso è invece
impugnabile entro 10 anni. L’impugnazione deve avvenire con forma scritta, ad
es. con raccomandata con ricevuta di ritorno.

N.B.: riscuotere il Tfr non significa accettare il licenziamento. 

 Alcune ipotesi in cui il licenziamento è illegittimo:

– se intimato in periodo di infortunio o malattia, salvo giusta causa;

– se intimato a voce;

– se non vengono comunicati i motivi nei termini o le motivazioni sono
insufficienti.

– se determinato da motivi politici, religiosi, sindacali, razziali o
di sesso;

– il licenziamento della lavoratrice nel periodo tra la richiesta
delle pubblicazioni di nozze e l’anno dopo il matrimonio e nel periodo compreso
tra l’inizio della gestazione e un anno di età del bambino;

 
il licenziamento causato dalla domanda o dal
godimento di permessi per maternità, paternità e gravi motivi familiari, nonché
formazione personale e professionale;

  
il licenziamento causato dal rifiuto di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time;

  
il licenziamento causato dal rifiuto di dare le
dimissioni;

– il licenziamento comminato dopo che un lavoratore ha comunicato di
voler proseguire il rapporto di lavoro per raggiungere la massima anzianità
contributiva prevista.

 

In queste ipotesi, cosa puoi
ottenere?

Aziende superiori ai 15 dipendenti

Reintegrazione sul posto di lavoro. Al posto della
reintegrazione, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro, entro 30 giorni
dall’invito a riprendere il lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità di
retribuzione;

Condanna al risarcimento del danno: deve
essere pari alla retribuzione non percepita dalla data del licenziamento a
quella di reintegrazione.

Aziende inferiori ai 15 dipendenti

   riassunzione del lavoratore entro 3 giorni o in
alternativa un risarcimento compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità dell’ultima
retribuzione 

 

 

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