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Vittoria? – rifugiat@ che occupano ottengono un riconoscimento ufficiale dalla Commissione Europea
Categories: migranti

a seguire il comunicato stampa  emesso da Vittorio Agnoletto – L’interrogazione alla Commissioine Europea – Risposta data da Barrot a nome della Commissione Europea. Leggete e commentate..

Comunicato stampa di Vittorio Agnoletto

TORINO, PROFUGHI EX CLINICA S. PAOLO, L´UE RISPONDE ALL´INTERROGAZIONE DI AGNOLETTO laquo;LA COMMISSIONE CHIEDERÀ CHIARIMENTI ALLE AUTORITÀ ITALIANE»

Milano, 15 dicembre 2008 – L´Europa interviene in merito alla situazione dei profughi nella ex clinica Borgo San Paolo. Oggi Jacques Barrot, a nome della Commissione europea, ha infatti risposto all´interrogazione presentata il 5 novembre scorso dall´eurodeputatoVittorio Agnoletto dopo la visita alla struttura abitata da duecento rifugiati di varie nazionalità. Agnoletto aveva chiesto alla Commissione se non intendesse intervenire sullo Stato italiano affinchè venissero rispettate le convenzioni internazionali sui diritti dei rifugiati. «L´Europa ha preso posizione, dichiarandosi interessata a saperne di più: è una risposta importante, che indica la volontà di fare luce sulla negazione dei diritti sanciti dall´Ue a dei cittadini in possesso dello status di rifugiato – dichiara Agnoletto – . L´esecutivo Ue ha infatti dichiarato che la situazione da me descritta «sembra sollevare una serie di questioni in merito al  rispetto, da parte delle autorità italiane, degli obblighi imposti dalla direttiva sul riconoscimento dello status di rifugiato».

Per tanto, come si legge nel testo della risposta all´interrogazione, «La Commissione chiederà dei chiarimenti alle autorità italiane e provvederà successivamente ad informare l’onorevole parlamentare sulle misure che eventualmente deciderà di prendere».

Vittorio Agnoletto, eurodeputato Prc/Sinistra europea,

INTERROGAZIONE SCRITTA P-6134/08

di Vittorio Agnoletto (GUE/NGL)

alla Commissione

Oggetto:           Condizione dei profughi nella ex clinica Borgo San Paolo e rispetto dei trattati internazionali da parte dell’Italia sulla questione dell’asilo

Il 28 ottobre 2008 l’interrogante ha visitato gli stabili della ex clinica Borgo San Paolo di Torino; qui ha verificato che 200 tra somali, sudanesi, etiopi ed eritrei, tra i quali minori e neonati – tutti con lo status di rifugiato riconosciuto dalla pertinente Convenzione di Ginevra -, vivono da settimane in condizioni igieniche, sanitarie e sociali inaccettabili. Fino ad ora sono riusciti a sopravvivere solo grazie all’aiuto volontario del Comitato di solidarietà con i rifugiati e i migranti.

In contrasto con il loro status giuridico di rifugiati, riconosciuto dallo Stato italiano, non è stato loro nemmeno fornito un certificato di residenza, necessario per poter trovare un’occupazione.

Vista la Convenzione di Ginevra del 25 Luglio 1951, cosi come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

vista la Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989;

visti gli esiti del Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 ottobre 1999;

vista la direttiva 2005/85/CE[1] del Consiglio, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiati, e in particolare quanto previsto al considerando 9;

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 18 dicembre 2002;

non ritiene la Commissione di dover intervenire presso lo Stato italiano affinché siano rispettate le suddette convenzioni?

Non ritiene che simili comportamenti delle autorità italiane spingano i richiedenti asilo verso altri Stati membri dell’Unione, generando una differenza nel rispetto dei diritti all’interno dell’UE?

Come intende operare la Commissione per salvaguardare gli stessi diritti in tutti gli Stati membri?

Risposta data da Barrot

a nome della Commissione

(15.12.2008)

I diritti e i benefici accordati ai cittadini di paesi terzi e apolidi a cui è stata concessa una protezione internazionale (status di rifugiati o protezione sussidiaria) in uno Stato membro sono stati armonizzati a livello comunitario dalla direttiva del Consiglio 2004/83/CE (la "direttiva sul riconoscimento dello status di rifugiato")[1].

I considerandi 3, 10 e 13 di tale direttiva precisano che, conformemente ai principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la direttiva stabilisce delle norme minime per quanto riguarda la definizione e il contenuto dello status di rifugiato al fine di guidare gli organi competenti a livello nazionale negli Stati membri nell’applicazione della convenzione di Ginevra, come modificata dal protocollo di New York .

Pertanto, la direttiva garantisce che tali persone e i loro familiari possano usufruire in tutti gli Stati membri di almeno un livello minimo di benefici, comprendenti, tra l’altro, la residenza e l’accesso all’occupazione, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria e l’accesso ad un alloggio.

Come indicato nei considerandi 6 e 7 della direttiva, l’obiettivo principale è di contribuire, attraverso il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative. Pertanto, come sottolinea l’onorevole parlamentare, un’attuazione non corretta di tale direttiva da parte degli Stati membri andrebbe contro i suoi obiettivi dichiarati.

Conformemente all’articolo 37 della  direttiva sul riconoscimento dello status di rifugiato, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri nel terzo trimestre del 2009. Nella relazione la Commissione fornirà ed analizzerà tutte le informazioni raccolte entro tale data sul recepimento e l’attuazione della direttiva negli Stati membri e quindi anche sull’attuazione dei diritti che la direttiva attribuisce ai beneficiari della protezione internazionale. Inoltre, qualora sulla base di tali informazioni ciò si rendesse necessario, provvederà ad avviare le procedure di infrazione.

La situazione dei rifugiati che vivono negli stabili dell’ex clinica Borgo San Paolo di Torino descritta dall’onorevole parlamentare sembra sollevare una serie di questioni in merito al  rispetto, da parte delle autorità italiane, degli obblighi imposti dalla direttiva sul riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione chiederà dei chiarimenti alle autorità italiane e provvederà successivamente ad informare l’onorevole parlamentare sulle misure che eventualmente deciderà di prendere.


[1]     Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304 del 30.9.2004.


[1]     GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

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