Ecco in buona sostanza cosa cambiera’. In primo luogo sara’ possibile il ricongiungimento con il coniuge solo se avra’ compiuto 18 anni. La norma appare ingiustificatamente limitare il diritto alle nozze, oggi accordato dal nostro ordinamento anche ai minorenni ultrasedicenni cosiddetti "emancipati", per gli stranieri che risiedono regolarmente sul nostro territorio. Sara’ poi piu’ difficile ricongiungersi con i figli maggiorenni in quanto si dovra’ accertare che non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita’ totale. Per i genitori a carico, il ricongiungimento sara’ possibile solo se non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero, nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute; nel caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne, questi dovra’ avere una assicurazione sanitaria oppure dovra’ essere iscritto al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo.
Nei casi di mancanza di certificazioni, o quando sussistano dubbi sulla loro autenticita’, le ambasciate italiane potranno rilasciare direttamente le certificazioni sulla base degli esiti dell’esame del DNA da effettuarsi a spese dei richiedenti.
Per quanto attiene al reddito, questo dovra’ essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della meta’ dell’assegno per ogni familiare da ricongiungere, il che significa che il richiedente dovra’ possedere un reddito annuo minimo pari a 7.713 euro per ricongiungere una persona, 10.248 per due, 12.855 per tre e cosi’ via. Per il ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’ inferiore agli anni quattordici, ovvero per il ricongiungimento di due o piu’ familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria, e’ richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Infine, passa da 90 a 180 giorni il termine a partire dal quale il familiare che deve ricongiungersi potra’ richiedere direttamente il visto all’ambasciata italiana nel caso di ritardo dello sportello unico nel rilasciare il nulla osta. In buona sostanza si sposta da tre a sei mesi l’unico silenzio assenso posto a tutela dei richiedenti il ricongiungimento, ossia quella procedura secondo cui l’amministrazione deve provvedere entro un termine, altrimenti si intendera’ accolta l’istanza. L’unica procedura che sarebbe in grado di garantire tempi certi agli utenti e porrebbe fine alla vergogna degli enormi ritardi di questure e prefetture.
Segue il testo della normativa, decreto legislativo e circolare ministeriale applicativa:
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 Art. 1.
1. All’articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero puo’ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta’ non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita’ totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita’ straniere, in ragione della mancanza di una autorita’ riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita’ della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;
c) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della meta’ dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’ inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu’ familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e’ richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;
d) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e’ da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008 e’ stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare", con il quale e’ stata varata la riforma della disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell’articolo 29 del Testo Unico sull’Immigrazione D.Lgs. n. 286/90.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all’estero.
Al riguardo, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si rappresenta quanto segue.
I requisiti oggettivi in base ai quali e’ possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati cosi’ modificati:
a) Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della meta’ per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’ inferiore agli anni quattordici ovvero di due o piu’ familiari dei titolari dello status di proiezione sussidiaria e’ richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale (comma 3 lett. b).
b) Assicurazione sanitaria. E’ stato previsto l’obbligo di stipulare – nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni – una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b) bis).
Le novita’ concernenti i requisiti soggettivi sono:
c) Coniuge. E’ ammessa l’istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purche’ di eta’ superiore a diciotto anni (comma 1 leti a).
d) Figli. E’ previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita’ totale (comma 1 lette).
e) Genitori. E’ ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1 letta).
f) Rapporti di famiglia e stato di salute – Documentazione probatoria. Con l’introduzione del comma 1 bis dell’articolo 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita’ straniere, in ragione della mancanza di una autorita’ riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita’ della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell’esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Infine, con la modifica del comma 8 del richiamato art. 29, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero puo’ ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le quali non sia stata acquisita la documentazione, all’atto della convocazione, dovra’ essere attestato dall’interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.
Si assicura, altresi’, che si e’ provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni predisposte per la compilazione dei moduli stessi che sara’ in uso dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Si raccomanda alle SS.LL di dare la piu’ ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’immigrazione, alle novita’ introdotte dal decreto in oggetto e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
Il Direttore Centrale
(Ciclosi)