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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
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L’assurda morte di un ragazzo al Liceo Darwin di Rivoli, causata dal crollo del controsoffito, richiama immediatamente la tragedia dei bimbi di San Giuliano morti con le loro maestre nel crollo della scuola, causato probabilmente non dal terremoto ma da un “cedimento strutturale”.

L’analogia con le morti sul lavoro è anche giuridicamente corretta e come per i morti sul lavoro non si tratta di “morti bianche”, ma di morti punto e basta e, come sta tentando di dimostrare la Procura di Torino nella vicenda Thyssen, molto spesso causate volontariamente.

Personalmente mi sento di avvicinare a queste tragedie anche i morti in incidenti stradali e i morti per droga: lo Stato, con leggi assurde o perchè non fa rispettare nemmeno le leggi che esistono, provoca morti inutili ad esclusivo vantaggio del profitto e del mercato perchè le scuole insicure spingono la gente a credere che le scuole private lo siano di più, perchè i morti sul lavoro sono il frutto di risparmi di spesa per garantire le rendite di capitale, perchè la velocità in auto fa vendere sempre più auto e consumare sempre più petrolio, perchè la droga è un mercato lucrosissimo in cui tantissimi sono coinvolti ed è legato mani e piedi a quello ancora più lucroso delle armi (che è anch’esso causa dei tanti morti ammazzati in guerre assurde o per futili motivi o per scoppi di follia omicida, come due giorni fa a Verona).

Ciò detto, la legge che dovrebbe garantire la sicurezza degli edifici scolastici è la ben nota 626 (e successive modifiche), trattandosi chiaramente di luoghi in cui si esercita attività lavorativa della massima delicatezza e gli studenti rientrano, ovviamente, a tutti gli effetti – la cosa dovrebbe essere ovvia ma forse così tanto ovvia non è – fra i destinatari di TUTTE le norme di protezione ivi contenute in quanto soggetti presenti nelle strutture permanentemente, legittimamente e per svolgere una attività lavorativa (la circostanza che non sia retribuita ovviamente non conta infatti la legge si applica anche ai lavoratori volontari e gratuiti). Quindi gli studenti non sono tutelati quali estranei temporaneamente presenti – come i visitatori o gli accompagnatori, pur anch’essi protetti ma in base a regole differenti – bensì quali destinatari primari della normativa.

Da ciò ne derivano intanto due principi che troppo spesso le istituzioni scolastiche dimenticano:

la prevenzione informativa è un obbligo legale;

gli studenti sono soggetti attivi tenuti a partecipare.

In tale senso dovrebbe essere prevista una specifica materia di studio oggetto di valutazione. Se lo si fa per la religione…

Tanto per capirci anche i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) – quanto meno di 1° categoria in base alla direttiva 86/686/CEE – dovrebbero essere adottati nelle scuole, visto che lo sono certamente nelle strutture sportive (palestre, piscine e affini).

Gli edifici, a loro volta, sono regolati da numerosi provvedimenti, come quasi in tutti i settori in Italia; ciò che manca dunque sono i lavori di messa in sicurezza e i successivi controlli, che si fanno se ci sono fondi che, come è noto, tendono in generale a diminuire, ma per quanto riguarda l’edilizia scolastica forse meno che in altri settori.

Il vero problema forse sta nel sistema di distribuzione ed intervento, che prevede una “filiera lunga” che parte dallo Stato, passa per le regioni, arriva alle province e termina con i comuni e le singole istituzioni scolastiche, in un groviglio di competenze (e incompetenze, nel senso di soggetti che si dichiarano tali in senso tecnico- giuridico) che coinvolgono anche le Asl, l’Inail, e numerose altre strutture.

Gli attori principali sono però i Comuni e le Province in quanto proprietari dei locali. Sono loro che devono monitorare la situazione, accedere ai finanziamenti e procedere alle gare d’appalto per l’esecuzione degli interventi.

Compito delle singole scuole (compito minimo, s’intende perchè fare di più dell’obbligo legale in Italia è considerato un delitto) è quello di vigilare. Purtroppo la situazione delle scuole italiane oggi è tale che l’unica soluzione immediata per garantire la sicurezza di tutti i soggetti presenti nelle strutture potrebbe solo essere l’interruzione delle lezioni con evidente liquidazione dell’istruzione pubblicata. E’ forse questo l’obiettivo? Non era forse l’obiettivo dei dirigenti Thyssen torinesi chiudere la fabbrica, che infatti ha chiuso?

Alessio Ariotto – Retelegale Torino

Appendice normativa:

Standard Costruttivi

Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 9 maggio 2001, n. 118

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la

realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e 23 dicembre

2000, n. 388.

Decreto Legislativo n. 18 – dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli

indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia

scolastica)

Abbattimento Barriere Architettoniche

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (stralcio)

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici – 1/circ)

Normativa antisismica

Ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003 (Primi

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per

le costruzioni in zona sismica e successive modifiche ed integrazioni)

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3431 del 3 maggio 2005 ( Ulteriori modifiche e integrazioni

all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003)

Legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell’Istruzione – Pubblicata nella

gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2000, n. 44)

Impianti e Prevenzione Incendi

Decreto Ministeriale 10 marzo 98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi

di lavoro)

Circolare del Ministero dell’Interno 30 ottobre 1996, n. P2244/4122 sott. 32

Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; chiarimenti

applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991 n.447 (Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990

n.46. Norme per la sicurezza degli impianti)

Legge 5 marzo 1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti)

Circolare del Ministero dell’Interno 17 maggio 1996, n. P954/4122 sott. 32

Norma di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica – chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed

esercitazioni

Applicazione del Decreto Legislativo n. 626/1994

Legge 1 marzo 2005 n.26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314,

recante proroga di termini) art.4-bis (Adeguamento degli edifici scolastici)

Decreto Legge del 9 novembre 2004 n.266 (Proroga o differimento dei termini previsti da disposizioni legislative)

Legge 3 agosto 1999 n.265 (art. 15). (Termini per gli interventi di carattere strutturale finalizzati all’adeguamento e

messa a norma degli edifici scolastici all’interno delle "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti

locali, nonche’ modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142")

Circolare Ministeriale n.119 del 29 aprile 1999 (Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni –

D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative)

Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n. 382

Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di

ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

modifiche ed integrazioni.

Legge 23 dicembre 1996, n. 649 (stralcio).

Conversione in legge, con modoficazioni ed integrazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 concernente

differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo sociale ed economico.

Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 21 giugno 1996, n. 292

Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai

sensi dei decreti Legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996.

Igiene e sanità

Decreto Legislativo n.155 del 26 maggio 1997 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei

prodotti alimentari – G.U. n.136 del 13 giugno 1997 – Supplemento Ordinario n.118)

Risparmio e razionalizzazione dell’energia

Direttiva Europea 2002/91/CE (Rendimento energetico in edilizia)

Decreto Ministeriale 2 aprile 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli

edifici e degli impianti ad essi connessi)

Legge 9 gennaio 1991 n.10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

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Numerose le ricerche in merito alla situazione dell’edilizia scolastica:

www.Legambiente.com/canale6/scuola

www.studenti.it/superiori/librobianco (molto istruttivo. Testimonianze dirette di studenti)

www.uil.it/uilscuola/web/notizie/ricerche_uilscuola/edilizia

www.ispesl.it/profili_di_rischio/_edificiscolastici/index.htm

I dati più preoccupanti che si ricavano (al 2001) sono i seguenti:

il 51,7% delle scuole non è in possesso del certificato di agibilità statica e di idoneità igienico sanitaria

il 73,2% non è in possesso del certificato di prevenzione incendi;

il 37% non ha scale di sicurezza

il 20,6 non ha le porte antipanico

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