ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
L'assurda morte di un ragazzo al Liceo Darwin di Rivoli, causata dal crollo del controsoffito, richiama immediatamente la tragedia dei bimbi di San Giuliano morti con le loro maestre nel crollo della scuola, causato probabilmente non dal terremoto ma da un “cedimento strutturale”.
L'analogia con le morti sul lavoro è anche giuridicamente corretta e come per i morti sul lavoro non si tratta di “morti bianche”, ma di morti punto e basta e, come sta tentando di dimostrare la Procura di Torino nella vicenda Thyssen, molto spesso causate volontariamente.
Personalmente mi sento di avvicinare a queste tragedie anche i morti in incidenti stradali e i morti per droga: lo Stato, con leggi assurde o perchè non fa rispettare nemmeno le leggi che esistono, provoca morti inutili ad esclusivo vantaggio del profitto e del mercato perchè le scuole insicure spingono la gente a credere che le scuole private lo siano di più, perchè i morti sul lavoro sono il frutto di risparmi di spesa per garantire le rendite di capitale, perchè la velocità in auto fa vendere sempre più auto e consumare sempre più petrolio, perchè la droga è un mercato lucrosissimo in cui tantissimi sono coinvolti ed è legato mani e piedi a quello ancora più lucroso delle armi (che è anch'esso causa dei tanti morti ammazzati in guerre assurde o per futili motivi o per scoppi di follia omicida, come due giorni fa a Verona).
Ciò detto, la legge che dovrebbe garantire la sicurezza degli edifici scolastici è la ben nota 626 (e successive modifiche), trattandosi chiaramente di luoghi in cui si esercita attività lavorativa della massima delicatezza e gli studenti rientrano, ovviamente, a tutti gli effetti – la cosa dovrebbe essere ovvia ma forse così tanto ovvia non è – fra i destinatari di TUTTE le norme di protezione ivi contenute in quanto soggetti presenti nelle strutture permanentemente, legittimamente e per svolgere una attività lavorativa (la circostanza che non sia retribuita ovviamente non conta infatti la legge si applica anche ai lavoratori volontari e gratuiti). Quindi gli studenti non sono tutelati quali estranei temporaneamente presenti – come i visitatori o gli accompagnatori, pur anch'essi protetti ma in base a regole differenti – bensì quali destinatari primari della normativa.
Da ciò ne derivano intanto due principi che troppo spesso le istituzioni scolastiche dimenticano:
– la prevenzione informativa è un obbligo legale;
In tale senso dovrebbe essere prevista una specifica materia di studio oggetto di valutazione. Se lo si fa per la religione...
Tanto per capirci anche i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) – quanto meno di 1° categoria in base alla direttiva 86/686/CEE – dovrebbero essere adottati nelle scuole, visto che lo sono certamente nelle strutture sportive (palestre, piscine e affini).
Gli edifici, a loro volta, sono regolati da numerosi provvedimenti, come quasi in tutti i settori in Italia; ciò che manca dunque sono i lavori di messa in sicurezza e i successivi controlli, che si fanno se ci sono fondi che, come è noto, tendono in generale a diminuire, ma per quanto riguarda l'edilizia scolastica forse meno che in altri settori.
Il vero problema forse sta nel sistema di distribuzione ed intervento, che prevede una “filiera lunga” che parte dallo Stato, passa per le regioni, arriva alle province e termina con i comuni e le singole istituzioni scolastiche, in un groviglio di competenze (e incompetenze, nel senso di soggetti che si dichiarano tali in senso tecnico- giuridico) che coinvolgono anche le Asl, l'Inail, e numerose altre strutture.
Gli attori principali sono però i Comuni e le Province in quanto proprietari dei locali. Sono loro che devono monitorare la situazione, accedere ai finanziamenti e procedere alle gare d'appalto per l'esecuzione degli interventi.
Compito delle singole scuole (compito minimo, s'intende perchè fare di più dell'obbligo legale in Italia è considerato un delitto) è quello di vigilare. Purtroppo la situazione delle scuole italiane oggi è tale che l'unica soluzione immediata per garantire la sicurezza di tutti i soggetti presenti nelle strutture potrebbe solo essere l'interruzione delle lezioni con evidente liquidazione dell'istruzione pubblicata. E' forse questo l'obiettivo? Non era forse l'obiettivo dei dirigenti Thyssen torinesi chiudere la fabbrica, che infatti ha chiuso?
Alessio Ariotto – Retelegale Torino
Appendice normativa:
Standard Costruttivi
Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 9 maggio 2001, n. 118
Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e 23 dicembre
2000, n. 388.
indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica)
Abbattimento Barriere Architettoniche
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici – 1/circ)
Normativa antisismica
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zona sismica e successive modifiche ed integrazioni)
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003)
Legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione - Pubblicata nella
gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2000, n. 44)
Impianti e Prevenzione Incendi
di lavoro)
Circolare del Ministero dell’Interno 30 ottobre 1996, n. P2244/4122 sott. 32
applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)
n.46. Norme per la sicurezza degli impianti)
Legge 5 marzo 1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti)
Norma di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica – chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed
esercitazioni
Applicazione del Decreto Legislativo n. 626/1994
recante proroga di termini) art.4-bis (Adeguamento degli edifici scolastici)
Decreto Legge del 9 novembre 2004 n.266 (Proroga o differimento dei termini previsti da disposizioni legislative)
messa a norma degli edifici scolastici all'interno delle "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142")
D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative)
Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni.
Conversione in legge, con modoficazioni ed integrazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 concernente
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo sociale ed economico.
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai
sensi dei decreti Legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996.
Igiene e sanità
prodotti alimentari - G.U. n.136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n.118)
Risparmio e razionalizzazione dell'energia
Direttiva Europea 2002/91/CE (Rendimento energetico in edilizia)
edifici e degli impianti ad essi connessi)
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
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Numerose le ricerche in merito alla situazione dell'edilizia scolastica:
www.Legambiente.com/canale6/scuola
www.studenti.it/superiori/librobianco (molto istruttivo. Testimonianze dirette di studenti)
www.uil.it/uilscuola/web/notizie/ricerche_uilscuola/edilizia
www.ispesl.it/profili_di_rischio/_edificiscolastici/index.htm
I dati più preoccupanti che si ricavano (al 2001) sono i seguenti:
– il 51,7% delle scuole non è in possesso del certificato di agibilità statica e di idoneità igienico sanitaria
– il 73,2% non è in possesso del certificato di prevenzione incendi;
– il 37% non ha scale di sicurezza
– il 20,6 non ha le porte antipanico
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